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Inviato: giu 11, 2005 12:51:14 · Modificato da: mauro
Posticipato al 30 giugno 2005 il termine per l'adozione delle misure nuove
Il Consiglio dei ministri ha rinviato due volte il termine del 30 giugno 2004 inizialmente prescritto – all’art.180 del Codice - per l’adozione delle misure minime di sicurezza che non erano previste dal precedente regolamento (d.P.R. 318/1999).
La prima volta approvando, nella seduta del 22 giugno 2004, un decreto legge che, all’art.3, posticipa al 31 dicembre 2004 i termini per l’adozione delle misure minime di sicurezza che non erano previste dal precedente regolamento (d.P.R. 318/1999). Rif. DLgs. N.158 del 24 giugno 2004 convertito in Legge 27 Luglio 2004 n. 188; in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004.
La seconda volta, con decreto legge del 9 novembre 2004 n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative" pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 264 del 10 novembre 2004; i nuovi termini per l’adozione indicati all'articolo 6 del decreto sono il 30 giugno 2005 per le cosiddette misure minime nuove (quelle che non erano previste nel d.P.R. 318/1999 e 30 settembre 2005 per quei titolari che dispongono di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle relative misure minime).
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